Invio telematico entro il 2 maggio
I titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali in base all’art. 8 del DPR n. 322 del 1998, salvo determinate esclusioni, devono presentare la dichiarazione annuale IVA 2023 in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati entro il 2 maggio 2023.
Sempre entro il 2 maggio è possibile esercitare il diritto alla detrazione IVA per gli acquisti di beni e servizi il cui diritto è sorto nel 2022 e le cui fatture sono state ricevute entro il 31 dicembre 2022.
La scadenza vale anche per le note di variazione in diminuzione. Tali note infatti devono essere emesse entro la data di scadenza della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per esercitare la variazione.
Sono esclusi dalla presentazione del modello determinati soggetti, che nonostante siano in possesso di una valida partita IVA, non sono tenuti all’adempimento in base alle disposizioni normative, come ad esempio i contribuenti che per l'anno d'imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti e i contribuenti forfetari e minimi.
Sono valide anche le presentazioni effettuate novanta giorni oltre tale data ma verranno scontate le sanzioni previste dalla legge (da 250 a 2mila euro, a meno che il contribuente, contestualmente alla presentazione tardiva, provveda al ravvedimento operoso).
Se dalla dichiarazione IVA emerge un’imposta non versata si applica la sanzione per omesso versamento pari al 30% dell’imposta stessa. Anche in questo caso è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.
Vengono invece considerate omesse le dichiarazioni presentate oltre novanta giorni.
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