La sola affiliazione al CONI non basta quindi per godere l’esenzione d'imposta
Un'associazione sportiva dilettantistica (ASD) è un'associazione con finalità sportive senza scopo di lucro. Tale formula, semplice ed economica nelle fasi di costituzione e gestione, consente di avvalersi di significative agevolazioni fiscali. Un'associazione sportiva dilettantistica è solitamente affiliata a una Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI o a un Ente di promozione sportiva sempre riconosciuto dal CONI.
Le agevolazioni fiscali previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come appunto le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, si applicano solo a condizione non solo dell’inserimento, nei loro atti costitutivi e negli statuti, di tutte le clausole dettagliatamente previste normativamente ma anche dell’accertamento che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse.
Con l’Ordinanza n. 2152 del 30 gennaio 2020, la Corte di Cassazione si è espressa proprio in tal senso accogliendo il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate e dunque riformando la decisione dei giudici di primo e secondo grado.
In questo caso particolare, la contribuente, dopo che si era avvalsa delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche ovvero l’esclusione dalla tassazione dei ricavi da attività istituzionale e coefficiente di redditività del 3% sui ricavi derivanti da attività commerciali, riceveva un avviso di accertamento per il recupero a tassazione delle agevolazioni non dovute.
Veniva appunto verificato dai militari che la contribuente non era iscritta al CONI, che avesse tenuto in modo irregolare la scritturazione propria dei sodalizi sportivi e che esercitava un’attività commerciale piena riconducibile a un centro benessere.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso della contribuente. Decisione che veniva infine confermata in secondo grado in quanto la contribuente dimostrava di essere affiliata a UISP (ovvero l’Unione Italiana Sport Per tutti, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI) e sulla base del fatto che i giudici escludevano la rilevanza fiscale del disordine nelle scritture contabili della contribuente.
La Suprema Corte ha poi ribaltato la decisione dei giudici di merito, ritenendo fondato il motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate e stabilendo che la contribuente non aveva diritto a ottenere le agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche.
Il giudice di legittimità evidenzia infatti che per ottenere i benefici in oggetto sono necessarie due condizioni:
La sola affiliazione al CONI non basta quindi per godere l’esenzione d'imposta.
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