I limiti della legittimazione
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 25997 del 30 settembre 2026, ha chiarito un aspetto rilevante in materia di accertamento fiscale e rappresentanza delle società: l’amministratore di fatto di una Srl non può impugnare, per conto della società, un avviso di accertamento che riguarda esclusivamente le imposte dovute dall’ente.
Il principio assume particolare importanza perché distingue il ruolo di chi esercita concretamente funzioni gestorie da quello di chi, invece, possiede formalmente i poteri di rappresentanza legale e processuale della società.
La vicenda nasce da un avviso di accertamento notificato a una Srl a seguito di una verifica della Guardia di finanza. L’Agenzia delle entrate aveva contestato alla società un maggior reddito d’impresa imponibile ai fini Ires, oltre a ricavi non dichiarati.
L’atto era stato notificato sia ai soggetti formalmente titolari della rappresentanza legale della società sia a una persona fisica indicata come amministratore di fatto.
Quest’ultima aveva impugnato l’atto, contestando innanzitutto la propria qualifica di amministratore di fatto e sostenendo inoltre che la notifica dell’accertamento fosse avvenuta oltre i termini di decadenza previsti dalla normativa tributaria.
La controversia era arrivata davanti ai giudici tributari, fino al successivo ricorso dell’Agenzia delle entrate in Cassazione.
Il punto centrale della decisione riguarda la legittimazione a impugnare l’avviso di accertamento.
La Cassazione ha richiamato il proprio precedente orientamento, già espresso con la pronuncia n. 12864 del 2025, secondo cui l’amministratore di fatto non è automaticamente legittimato a contestare un atto impositivo rivolto alla società.
La rappresentanza, sia sotto il profilo legale sia sotto quello processuale, spetta infatti ai soggetti che sono formalmente investiti dei relativi poteri.
Il principio deriva da una considerazione essenziale: il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria deve essere collegato al soggetto che ha il potere di agire in giudizio per contestare la pretesa fiscale.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, l’accertamento riguardava esclusivamente la società. Nessuna pretesa tributaria era stata formulata nei confronti della persona fisica indicata come amministratore di fatto, nemmeno a titolo solidale.
Un altro elemento particolarmente significativo riguarda la notifica dell’atto di accertamento.
Il fatto che l’amministratore di fatto abbia ricevuto l’atto non significa, di per sé, che sia diventato destinatario della pretesa tributaria o che abbia acquisito il diritto di impugnarlo.
La Cassazione ha infatti chiarito che la semplice indicazione della qualifica di amministratore di fatto all’interno dell’atto, così come la sua notificazione per conoscenza, non modifica la titolarità del rapporto tributario.
Di conseguenza, anche se l’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto fosse stata eventualmente errata, tale circostanza non sarebbe sufficiente a riconoscere un interesse concreto all'impugnazione dell'accertamento.
La decisione richiama anche il principio generale dell’interesse ad agire, previsto dall’articolo 100 del Codice di procedura civile.
Per poter contestare un provvedimento davanti al giudice non è sufficiente essere materialmente destinatari di una comunicazione o essere menzionati nell’atto. È necessario che dalla decisione giudiziaria possa derivare un’utilità concreta e attuale.
Nel caso specifico, l’eventuale annullamento dell’avviso di accertamento non avrebbe eliminato alcuna pretesa fiscale direttamente gravante sulla persona indicata come amministratore di fatto.
La pretesa tributaria riguardava infatti esclusivamente la Srl.
La pronuncia evidenzia quindi una distinzione importante per chi ricopre ruoli gestori all’interno di una società.
L’amministratore di fatto può esercitare concretamente poteri di gestione e influire sulle decisioni societarie, ma questo non significa che possieda automaticamente la rappresentanza processuale della società.
Quest’ultima spetta ai soggetti formalmente investiti del relativo potere secondo le regole societarie applicabili.
La distinzione diventa particolarmente importante quando la società riceve atti dell’Agenzia delle entrate, perché l’individuazione del soggetto legittimato a contestarli può incidere direttamente sulla possibilità di far valere le proprie ragioni davanti al giudice tributario.
Nel caso esaminato, i giudici tributari avevano riconosciuto erroneamente la legittimazione a impugnare l’atto alla persona indicata come amministratore di fatto.
La società, attraverso i propri rappresentanti legali, avrebbe invece dovuto essere il soggetto legittimato a contestare la pretesa tributaria.
Poiché i rappresentanti legali della Srl, ai quali l’atto era stato regolarmente notificato, non avevano provveduto a impugnarlo, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
La pronuncia conferma quindi che, in materia di contenzioso tributario, occorre verificare con attenzione sia il soggetto destinatario della pretesa fiscale sia chi abbia effettivamente il potere di rappresentarlo in giudizio.
La decisione rappresenta un ulteriore elemento di attenzione nella gestione degli accertamenti fiscali.
Quando un atto dell’Agenzia delle entrate viene notificato a una società, è fondamentale verificare tempestivamente:
La corretta individuazione dei soggetti coinvolti è quindi parte integrante di una gestione efficace del contenzioso tributario.
L’amministratore di fatto può impugnare l’accertamento della società?
Non automaticamente. Secondo la Cassazione, se l’accertamento riguarda esclusivamente la società, l’amministratore di fatto non è di per sé legittimato a impugnarlo per conto dell’ente.
La notifica dell’accertamento all’amministratore di fatto lo rende destinatario della pretesa fiscale?
No. La semplice notifica o menzione nell’atto non comporta automaticamente l’assunzione della qualità di soggetto passivo della pretesa tributaria.
Chi può impugnare l’avviso di accertamento della società?
La rappresentanza legale e processuale della società spetta ai soggetti formalmente investiti dei relativi poteri, secondo le regole applicabili alla società.
L’amministratore di fatto può essere responsabile per i debiti tributari della società?
La sua eventuale responsabilità deve essere valutata sulla base delle specifiche norme applicabili e delle concrete circostanze del caso. Non deriva automaticamente dalla sola qualifica di amministratore di fatto.
Qual è il principio affermato dalla Cassazione nel caso esaminato?
La Cassazione ha stabilito che chi è soltanto indicato come amministratore di fatto non può impugnare, in assenza di una pretesa tributaria nei suoi confronti e dei necessari poteri rappresentativi, l’accertamento rivolto esclusivamente alla società.
Argomenti trattati: amministratore di fatto, avviso di accertamento, accertamento fiscale, rappresentanza legale società, legittimazione processuale, contenzioso tributario, Agenzia delle entrate, Srl, Corte di cassazione, interesse ad agire.
Fonte: condominioweb.com
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