- Prime trasmigrazioni per ODV e APS
“Lo scorso 15 settembre 2020 è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 106 con gli allegati A, B e C, a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione dell'art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con il quale sono disciplinate le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro. Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 21 ottobre 2020.”.
Il Decreto Ministeriale disciplina le procedure di iscrizione, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione degli enti non profit nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
In particolare, il Decreto disciplina:
Il Decreto contiene tre allegati tecnici: l’allegato A, relativo alla piattaforma informatica del RUNTS, l’allegato B per la compilazione delle istanze e l’allegato C inerente alla trasmigrazione degli enti del RUNTS.
Gli allegati B e C sono comprensivi di due appendici ciascuno, rese disponibili in formato excel, che rappresentano esclusivamente il tracciato informatico utilizzato dal sistema informativo del RUNTS e non sono di immediato utilizzo da parte degli enti.
Allegato B Appendice 1
Allegato B Appendice 2
Allegato C Appendice 1
Allegato C Appendice 2
Per quanto riguarda l’operatività del nuovo Registro, si legge all’articolo 30 del Decreto legge n. 106/2020 che, a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento in oggetto in Gazzetta Ufficiale, l’ufficio dirigenziale generale del Ministero del Lavoro presso cui è istituito il RUNTS, sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico, individuerà con apposito provvedimento il termine di “operatività del registro”.
A partire da tale termine:
Per le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) è prevista la trasmigrazione automatica. Il primo comma dell’art. 31 del decreto 106 prevede che i competenti uffici delle Regioni e delle Province autonome comunichino telematicamente al RUNTS, entro 90 giorni dall’operatività del Registro unico i dati in loro possesso relativi agli enti iscritti ai loro registri al giorno antecedente al termine per l’operatività del registro. Verranno trasferiti telematicamente anche copia dell’atto costitutivo e dello statuto in loro possesso.
Dopo la trasmigrazione, ciascun ufficio regionale o provinciale del RUNTS verificherà, entro 180 giorni, la completezza delle informazioni e la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione degli enti al Registro. Eventuali informazioni e documenti mancanti saranno richiesti agli enti con pubblicazione sul portale del Registro Unico dei nominativi degli enti per i quali sono pendenti richieste di informazioni e documenti.
Il procedimento di iscrizione è sospeso fino alla ricezione dei documenti e delle informazioni richieste per non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dei riferimenti del destinatario. L’omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti mancanti comporterà la mancata iscrizione dell’ente nel registro.
Va ricordato che sino al perfezionamento dell’iscrizione gli enti iscritti nei registri delle ODV o APS continueranno a godere dei diritti acquisiti derivanti dalla rispettiva qualifica (art. 31, comma 11).
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