Agevolazione fruibile se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla norma
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 596 del 16 settembre 2021, ha chiarito che un soggetto che svolge in Italia attività in smart working per una società estera può fruire del regime speciale per lavoratori impatriati laddove risultino soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla norma.
Si tratta del beneficio per impatriati, previsto dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 147/2015, come modificato dall’articolo 5 del decreto legge 34/2019.
L’agevolazione fiscale si applica a coloro che trasferiscono la residenza in Italia dopo almeno due anni all’estero, si impegnano a restare in Italia per almeno due anni e lavorano prevalentemente sul territorio italiano.
Dunque l’Agenzia delle Entrate chiarisce che possono utilizzarla anche coloro che lavorano in smart working dall’Italia per un’azienda straniera, ricorrendo tutti i requisiti previsti, precisando infatti che il beneficio fiscale "non richiede che l’attività sia svolta per un’impresa operante sul territorio dello Stato".
Nel caso in questione, l’istante, cittadino italiano, trasferitosi all'estero nell'anno 2013 e iscritto dal 2019 all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dichiara che:
In particolare, con documentazione integrativa presentata su richiesta della Scrivente, l'Istante ha precisato, tra l'altro, che il 23 febbraio 2021 il datore di lavoro estero gli ha accordato di lavorare "a distanza dall'Italia come dipendente" per un periodo di almeno due anni.
Ciò posto, l'Istante chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di potere fruire del regime speciale per lavoratori impatriati, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia dal periodo d'imposta 2021.
L'Istante chiede, inoltre, la possibilità di fruire dell'agevolazione per ulteriori cinque periodi d'imposta ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo 16 in presenza di una figlia minorenne.
L'Istante, dunque, ritiene di essere in possesso dei requisiti per beneficiare dell'agevolazione prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, a decorrere dall'anno di imposta 2021.
La norma di riferimento è l'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Tale disposizione è stata oggetto di modifiche normative, operate dall'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), in vigore dal 1° maggio 2019, che trovano applicazione, ai sensi del comma 2 del citato articolo 5 del decreto legge n. 34 del 2019, come modificato dall'articolo 13-ter, comma 1, del decreto legge 26 ottobre2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
Dunque, il citato regime speciale consente ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia, di beneficiare di un’esenzione fino al 70% dell’imponibile fiscale dei loro redditi prodotti in patria.
Per fruire del trattamento di favore, il lavoratore deve possedere i seguenti requisiti:
Destinatari del regime speciale sono tutti i cittadini dell'Unione Europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
L'agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.
Per accedere al regime speciale, il citato articolo 16 presuppone, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro.
In presenza di figli minorenni, ricordiamo, l’agevolazione si applica per ulteriori cinque anni, ma l’imponibile in questo caso è al 50% del reddito, non più al 30%.
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