Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate su deroghe e remissione in bonis
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 27 del 7 settembre 2023, recante oggetto “Modifiche apportate dal decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, alla disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e altre disposizioni in tema di bonus edilizi”, fornisce chiarimenti sulle novità introdotte dal decreto “Cessioni” ( Dl n. 11/2023), che modificando l’articolo 121 del decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020) ha previsto, salvo determinate deroghe, il divieto di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta derivante dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi.
Viene, inoltre, chiarito l’ambito applicativo delle ipotesi di deroga che il decreto “Cessioni” ha previsto, a fronte del generale divieto di opzione.
Come previsto dal decreto “Cessioni”, a decorrere dal 17 febbraio 2023, salvo le deroghe tassative disposte, i beneficiari del Superbonus e degli altri bonus edilizi potranno fruire esclusivamente della detrazione ripartita su più anni d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi, non potendo più esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
La circolare chiarisce, inoltre, in quali casi sono applicabili le deroghe che consentono di accedere alle due opzioni alternative alla detrazione in dichiarazione.
Lo sconto in fattura e la cessione del credito risulta dunque ancora possibile:
In particolare, la circolare n. 27 fornisce chiarimenti anche sull’applicazione della deroga nei casi di varianti alla Cila o di interventi iniziati in data antecedente all’introduzione dell’obbligo di presentazione della Cila, precisando, inoltre, che il rispetto delle condizioni richieste deve essere effettuato con riferimento alle sole opere trainanti:
L’Agenzia delle Entrate, infine, chiarisce le possibilità offerte per avvalersi della remissione in bonis anche per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito. In particolare sono state previste due ipotesi:
La remissione in bonis è possibile purché:
Se tali presupposti sussistono, l’invio della Comunicazione è consentito entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all’ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione.
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