Non blocca l'azione erariale
Il prolungarsi in vita di una Srl estinta rappresenta una “permanenza artificiosa” che non impedisce le autonome esigenze del Fisco, soprattutto quando l’Agenzia delle Entrate agisce nei confronti del beneficiario delle assegnazioni patrimoniali.
Con l’ordinanza n. 24023 del 27 agosto 2025, la Cassazione ha chiarito che, in tema di società cancellata, non è necessario attendere il decorso del quinquennio previsto dall’articolo 28 del Dlgs n. 175/2014 per notificare un atto impositivo al socio unico o all’amministratore, responsabili ex articolo 36 del Dpr n. 602/1973. L’avviso indirizzato al socio non necessita di una motivazione autonoma, se l’accertamento societario contiene già gli elementi utili per consentire la difesa.
Il fatto
Un contribuente aveva impugnato due avvisi d’accertamento per redditi non dichiarati attribuiti a una Srl cancellata dal registro delle imprese, di cui era stato socio unico e amministratore. Ctp e Ctr avevano accolto le ragioni del contribuente, ritenendo invalida la notifica poiché non erano ancora trascorsi cinque anni dalla cancellazione della società.
L’Amministrazione finanziaria, invece, sosteneva che l’articolo 28 del Dlgs n. 175/2014 non impedisse di rilevare la responsabilità dei soci per l’occultamento di utili societari, legittimando la notifica diretta ex articolo 36 del Dpr n. 602/1973.
L’ordinanza della Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Erario, chiarendo che la permanenza in vita di una società cancellata è una mera fictio giuridica, utile a facilitare le notifiche, ma non in grado di escludere la responsabilità patrimoniale dei soci per i debiti fiscali.
Secondo le sezioni unite, l’inopponibilità al Fisco della cancellazione societaria è solo temporanea: resta ferma l’esigenza di agire direttamente nei confronti degli ex soci beneficiari delle assegnazioni patrimoniali. In particolare, nel caso del socio unico, la sua posizione rende ancora più evidente la legittimità dell’azione erariale.
Notifica al socio
La Corte ha inoltre ribadito che non è necessario un nuovo atto motivato distinto: se l’avviso societario già contiene la ricostruzione delle condotte rilevanti, esso può essere notificato al socio o all’amministratore, a condizione che il destinatario sia messo in grado di comprendere le ragioni della pretesa e di difendersi adeguatamente.
Fonte: fiscooggi.it