Molte delle funzioni che esercita il Registro delle Imprese nei confronti delle società di capitali e di persone, il RUNTS le esercita per gli ETS. Ma vi sono anche rilevanti differenze
Molte delle funzioni che esercita il Registro delle Imprese nei confronti delle società di capitali e di persone, il Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) le esercita per gli enti del Terzo settore (ETS).
L’art. 52 del Codice del Terzo Settore (CTS), con disposizione ripresa dall’art. 26 del DM 106/2020 (c.d. decreto RUNTS), evidenzia la funzione di pubblicità dichiarativa che va a determinarsi per gli enti una volta iscritti nel registro: una sostanziale analogia con quanto previsto dall’art. 2193 c.c. per le imprese, che dispone infatti che gli atti, i fatti e le informazioni di cui la legge prevede l’iscrizione o il deposito presso il Registro Imprese (società) e il RUNTS (enti), siano opponibili a terzi (nell’interesse della società o dell’ente) solo dopo la loro pubblicazione nei relativi Registri.
Un’unica differenza è prevista nel comma 2 dell’art. 52 sempre del Codice del Terzo Settore e art. 26 del DM 106/2020. Esso stabilisce, per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione nel RUNTS, che gli atti non siano opponibili ai terzi che provino di essere stati impossibilitati di averne conoscenza. Tale disposizione invece non è prevista nell’art. 2193 c.c. per le imprese diverse dalle società per azioni.
Anche per l’acquisizione delle relative personalità giuridiche per società ed enti, il Registro Imprese e il Registro Unico svolgono funzioni sostanzialmente analoghe: sono determinanti, infatti, in entrambi i casi, le relative iscrizioni delle società e degli enti nei due registri.
Tuttavia, tra i due registri troviamo anche rilevanti differenze.
Il Registro Unico esercita specifici controlli triennali sugli ETS previsti dagli artt. 51 e 93 del CTS e dall’art. 21 del decreto RUNTS. Si tratta di controlli volti a verificare la permanenza dei requisiti di legge previsti per l’iscrizione anche con riferimento al perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale svolte dall’ente e anche alla specifica sezione di appartenenza. In più il RUNTS può anche effettuare le verifiche in loco con la collaborazione di altre pubbliche amministrazioni. Tali funzioni non sono invece delegate al Registro delle imprese.
Ai controlli attribuiti al RUNTS consegue anche un diverso sistema sanzionatorio. Sebbene siano analoghe le sanzioni per amministratori sia di società che di enti per il mancato deposito di atti e incompletezza delle informazioni, tuttavia, disposizioni proprie unicamente del RUNTS sono previste nei confronti dei componenti del CdA per la distribuzione indiretta di utili e avanzi di gestione e riserve, devoluzione del patrimonio in assenza o difformità al parere del Registro unico, illegittimo utilizzo di titolo “Ente del terzo settore” o acronimi.
Il RUNTS avrà la possibilità, per ciascuna infrazione, di punire gli amministratori con sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 1.000 a un massimo di 20.000 euro.
Altra differenza, forse la più rilevante, la si trova nei poteri di cancellazione dell’ente concessi al RUNTS rispetto a quelli attribuiti al Registro Imprese. Il CTS con gli artt. 48 e 49 e con dettagli operativi rinvenibili nell’art. 23 del decreto RUNTS, infatti, concede al registro di provvedere autonomamente alla cancellazione degli enti nel caso in cui vengano accertate d’ufficio, anche a seguito di verifiche effettuate da altre amministrazioni, la carenza o l’assenza dei requisiti necessari per la permanenza al Registro o in caso di inutile decorso del termine assegnato dal RUNTS, con apposita diffida per ottemperare agli obblighi di deposito degli atti, del loro aggiornamento e delle altre informazioni obbligatorie.
Tali prerogative, invece, non sono attribuite al Registro delle imprese, che può provvedere alla cancellazione di imprese o società solo nei casi di conclamata inattività di queste ultime, anche in fase liquidatoria (art. 2490 c.c.).
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