Imposta sulle successioni
Il valore delle opere d’arte va aggiunto a quello dei beni immobili, degli strumenti finanziari e del restante attivo ereditario perché difatti concorre a formare l’asse ereditario tassabile.
“Si considera mobilia l’insieme dei beni mobili destinati all’uso o all’ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non sottoposti a vincolo di cui all’art. 13”, viene precisato nell’art. 9 comma 3 del DLgs. 346/90 (TUS).
Dunque vengono definite mobilia anche le opere d’arte, con la condizione che vengano custodite nelle abitazioni private. Di conseguenza il regime agevolativo non potrà essere applicato nel caso in cui collezione sia collocata in luoghi diversi dalle abitazioni private, come ad esempio in depositi o in caveau. In tali casi viene applicata l’imposta sulle successioni con le aliquote ordinarie sul valore di mercato delle opere d’arte.
Vengono invece esclusi dall’attivo ereditario i beni culturali vincolati (DLgs. 42/2004) nel caso in cui siano stati sottoposti al vincolo previsto dalla suddetta normativa anteriormente all’apertura della successione e a condizione che siano stati assolti gli obblighi di conservazione e protezione (come da art. 13 del DLgs. 346/90).
L’erede o legatario deve presentare alla Sovrintendenza per i beni culturali e ambientali l’inventario dei beni mobili fornendone una descrizione particolareggiata. La Sovrintendenza potrà dunque attestare per ogni singolo bene l’esistenza o meno del vincolo, nonché l’assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione.
Secondo la norma l’alienazione in tutto o in parte dei beni culturali prima che sia decorso un quinquennio dall’apertura della successione, la loro tentata esportazione non autorizzata, il mutamento di destinazione degli immobili non autorizzato e il mancato assolvimento degli obblighi prescritti per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato determinano l’inclusione dei beni nell’attivo ereditario.
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