Lo afferma la Corte di Cassazione
Secondo la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17960/2019, il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione dell’IRAP non è raffigurabile nell’attività professionale di medico generico di base in quanto carente dei tipici elementi organizzativi.
Come già affermato nell’articolo precedente, il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:
Dunque il suddetto presupposto impositivo non sussiste per l’attività professionale di medico di base in quanto la struttura, l’ampiezza dello studio, i dipendenti, i collaboratori e i beni strumentali non sono collegabili a una maggiore capacità di arricchimento da parte del medico.
Difatti il reddito del medico di base non subisce alcun incremento, essendo i suoi compensi parametrati ad altri aspetti.
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