La Cassazione interviene per individuare quando l’organizzazione è autonoma
Dall’ordinanza n. 10916/2018 della Corte di Cassazione si evince che non sono soggetti ad IRAP i proventi che un medico (nello specifico, radiologo) percepisce per le attività da lui svolte presso strutture sanitarie delle quali non è responsabile.
“È insussistente dunque il presupposto impositivo dell’IRAP in caso di disponibilità da parte del professionista, medico radiologo, di beni strumentali e locali messigli a disposizione da strutture sanitarie esterne.”
Il requisito dell’autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo dell’IRAP, ricorre qualora il contribuente:
Dunque secondo la Corte, “(…) ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista) non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto il profilo organizzativo. Non sono, pertanto, soggetti ad IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata (Cass. 9692/2012), sicchè non sono soggetti ad IRAP i compensi che un medico percepisca per le attività da lui svolte “extra moenia” presso strutture sanitarie (Cass. 14878/2015)”.
Leggi anche: Consulenza tecnica d'ufficio dei medici
Pronta la bozza del maxi incentivo
Le novità disposte dal decreto Adempimenti tributari
Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in tema fringe benefit
Nuove opportunità di investimento per micro, piccole e medie imprese
Nuove disposizioni fiscali del Decreto-legge n. 39/2024
Lo annuncia il Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Requisiti e caratteristiche di una forma di società molto diffusa in Italia