I chiarimenti del Fisco
L’Agenzia delle Entrate prosegue il lavoro di approfondimento sul Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, fornendo nuovi chiarimenti sugli strumenti destinati a gestire le situazioni di sovraindebitamento e sulle conseguenze fiscali dell’esdebitazione.
La seconda parte della circolare n. 9 del 21 ottobre 2026 analizza in particolare il ruolo dell’Amministrazione finanziaria nelle procedure che riguardano consumatori, professionisti, imprenditori minori e altri soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale.
Il documento tiene conto anche dei contributi ricevuti durante la consultazione pubblica della bozza e dei più recenti orientamenti della giurisprudenza, con l’obiettivo di favorire un’applicazione il più possibile uniforme delle disposizioni del Codice.
Gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento sono rivolti a diverse categorie di debitori che non possono essere sottoposti alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie.
Tra i soggetti interessati rientrano il consumatore, il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo e, più in generale, coloro che non sono assoggettabili alle procedure liquidatorie previste dal Codice o da leggi speciali.
La circolare si sofferma anche sull’attestazione, ricordando che il Codice ha reso facoltativa la nomina dell’attestatore. La scelta consente di ridurre gli oneri nei procedimenti meno complessi, senza escludere l’utilità dell’attestazione quando la situazione patrimoniale, finanziaria o fiscale richieda un approfondimento particolare.
Un ulteriore chiarimento riguarda le procedure familiari disciplinate dall’articolo 66 del Codice della crisi.
La possibilità di trattare unitariamente le posizioni dei componenti della famiglia non comporta la fusione dei rispettivi patrimoni. Rimangono quindi separate le masse attive e passive di ciascun debitore.
Anche i debiti solidali devono essere indicati nella posizione di ogni singolo coobbligato, evidenziando il relativo vincolo.
La ristrutturazione dei debiti del consumatore è riservata alle persone fisiche che abbiano contratto obbligazioni esclusivamente per finalità estranee all’attività imprenditoriale o professionale.
Quando tra i debiti sono presenti anche obbligazioni riconducibili all’attività professionale o imprenditoriale, può invece rendersi necessario valutare l’accesso al concordato minore, se sussistono le condizioni previste dalla normativa.
La circolare affronta anche la questione della durata dei piani, ammettendo pagamenti distribuiti su più anni quando la durata sia adeguatamente motivata e il piano risulti conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
Particolare attenzione viene riservata ai crediti tributari privilegiati. In caso di moratoria devono essere considerati anche gli interessi legali maturati, pur potendo il relativo pagamento essere differito secondo quanto previsto dal piano.
Per quanto riguarda il concordato minore, la circolare recepisce alcuni recenti orientamenti della Corte di cassazione.
Tra i chiarimenti viene evidenziato che l’imprenditore cancellato dal Registro delle imprese non può accedere alla procedura.
L’Agenzia precisa inoltre che non è necessario presentare una proposta di transazione fiscale ai sensi dell’articolo 88 del Codice, né ottenere preventivamente il parere conforme della Direzione regionale per consentire l’espressione del voto.
Rimangono tuttavia vincolanti le disposizioni sostanziali a tutela dei crediti tributari e previdenziali. La proposta deve quindi rispettare il criterio del trattamento non deteriore: la sua violazione può determinare l’inammissibilità della procedura.
La circolare fornisce indicazioni anche sulla liquidazione controllata, con particolare riferimento alla ricostruzione del passivo e alla corretta gestione dei crediti fiscali.
Per l’Amministrazione finanziaria diventa quindi fondamentale disporre tempestivamente degli elementi necessari per individuare e quantificare i crediti tributari da far valere nell’ambito della procedura.
Una parte rilevante del documento riguarda l’esdebitazione, attraverso la quale il debitore, quando ricorrono le condizioni stabilite dalla legge, può ottenere la liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti.
L’effetto dell’esdebitazione consiste nell’inesigibilità dei crediti nei confronti del debitore beneficiario. Il provvedimento, tuttavia, non elimina i diritti dei creditori nei confronti di eventuali coobbligati e fideiussori.
In linea generale, il beneficio può riguardare anche i debiti tributari. È però necessario distinguere le diverse tipologie di sanzioni amministrative tributarie.
Le sanzioni accessorie seguono la sorte del credito principale, mentre le sanzioni autonome rimangono escluse dagli effetti dell’esdebitazione.
Particolarmente delicata è la disciplina dell’esdebitazione del debitore incapiente, cioè del soggetto che non dispone di risorse sufficienti per offrire ai creditori un’utilità significativa.
La valutazione della meritevolezza non può essere effettuata sulla base di un singolo elemento, ma deve considerare complessivamente la situazione economica del debitore, le cause che hanno determinato il sovraindebitamento e i comportamenti tenuti prima dell’avvio della procedura.
Occorre quindi distinguere le situazioni in cui l’indebitamento deriva da condotte gravemente imprudenti da quelle nelle quali il mancato pagamento dei debiti è riconducibile a una concreta e documentata impossibilità di adempiere.
La circolare n. 9/2026 rappresenta una nuova tappa nel percorso di approfondimento dell’Agenzia delle Entrate sul Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
La prima parte della circolare, pubblicata il 16 luglio 2026, aveva affrontato i nuovi istituti introdotti dal Codice. Il lavoro dell’Agenzia proseguirà con una terza parte dedicata agli accordi di ristrutturazione dei debiti e al concordato preventivo, mentre una quarta parte sarà dedicata alla liquidazione giudiziale e agli istituti residuali.
Per chi si trova a gestire una situazione di difficoltà finanziaria o una posizione debitoria complessa, la corretta individuazione dello strumento applicabile richiede quindi una valutazione coordinata degli aspetti fiscali, patrimoniali e finanziari.
Nel nostro Studio seguiamo queste tematiche considerando non soltanto il singolo debito, ma il quadro complessivo della posizione del contribuente e gli effetti che le diverse procedure possono produrre nel tempo.
Che cos’è il sovraindebitamento?
È la situazione di difficoltà del debitore che non riesce a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni e che può ricorrere agli strumenti previsti dal Codice della crisi quando ne ricorrono i presupposti.
Chi può accedere agli strumenti di sovraindebitamento?
Tra i soggetti interessati rientrano consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli e altri soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale.
L’esdebitazione può riguardare anche i debiti fiscali?
In linea generale sì. Occorre tuttavia verificare la natura dei singoli debiti e delle eventuali sanzioni tributarie, perché non tutti gli importi seguono necessariamente la stessa disciplina.
Che cosa succede ai coobbligati dopo l’esdebitazione?
L’esdebitazione produce effetti nei confronti del debitore che ne beneficia, ma non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti di coobbligati e fideiussori.
Che cosa significa debitore incapiente?
È il debitore che non dispone di risorse sufficienti per offrire ai creditori un’utilità significativa nell’ambito della procedura. Per l’accesso all’esdebitazione devono comunque essere verificate le condizioni previste dalla legge, compreso il requisito della meritevolezza.
Il concordato minore può essere utilizzato da un imprenditore cancellato dal Registro delle imprese?
Secondo i chiarimenti richiamati dalla circolare, l’imprenditore cancellato dal Registro delle imprese non può accedere al concordato minore.
Argomenti trattati: crisi d’impresa, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, sovraindebitamento, ristrutturazione dei debiti, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione, debiti fiscali, debitore incapiente.
Fonte: fiscooggi.it
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