Le novità del DL 34/2023
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo il DL 34/2023 contenente misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia adempimenti fiscali.
Scopriamo, in sintesi, le principali disposizioni fiscali contenute nel provvedimento:
Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas
Viene confermato per il secondo trimestre 2023 il potenziamento delle agevolazioni sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e a quelli in gravi condizioni di salute nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale.
Lo sconto sulle bollette di luce e gas, con riconoscimento in automatico, spetta ai nuclei con indicatore della situazione economica equivalente (Isee) fino a 15mila euro.
Il “decreto Bollette”, inoltre, amplia la platea dei destinatari del bonus sociale, intervenendo sulla disposizione che riconosce l’accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico e Isee non superiore a 20mila euro.
Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore gas per il secondo trimestre dell’anno 2023
Sarà applicata l’aliquota del 5%, anziché quella del 10% ordinariamente prevista, anche alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023.
La stessa aliquota ridotta si applica anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia e alle forniture di servizi di teleriscaldamento (per le disposizioni di attuazione.
Per quanto riguarda gli oneri generali di sistema per il settore del gas, anche nel secondo trimestre ne è assicurato l’azzeramento.
Contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati
Viene introdotto un nuovo contributo per i clienti domestici residenti diversi da quelli titolari del bonus sociale. La quota sarà fissa per tutti, differenziata però in base alle zone climatiche, presumibilmente premiando in misura maggiore chi vive nelle aree più fredde.
Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale
Vengono confermati, per il secondo trimestre 2023, i crediti d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
L’entità del contributo straordinario, questa volta, è più contenuta, contrariamente a quanto avvenuto per il primo trimestre, relativamente al quale il bonus è stato innalzato al 35% per le imprese dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW, diverse dalle energivore, e al 45% per tutte le altre, cioè energivore, gasivore e non gasivore.
Beneficiano del contributo:
I bonus energetici sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023, senza essere soggetti agli ordinari limiti in materia di compensazione, ossia quello annuale di 250mila euro per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e quello di 2 milioni di euro all’anno per i crediti d’imposta e i contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.
Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
Si interviene in maniera significativa sulle diverse discipline definitorie previste dalla legge di bilancio 2023.
Per alcune di esse viene ampliato l’ambito applicativo, per altre sono differiti i termini di adesione e pagamento dei relativi importi. Viene, inoltre, introdotto, a determinate condizioni, un “salvacondotto” penale per gli omessi versamenti di ritenute e IVA e per le indebite compensazioni di crediti che si configurano come reati tributari.
Per quanto riguarda l’allargamento del perimetro operativo:
Modifica dei termini della regolarizzazione delle violazioni formali e del ravvedimento speciale
È stato prorogato dal 31 marzo al 31 ottobre 2023 il termine entro cui pagare i 200 euro per periodo d’imposta (ovvero la sola prima rata, pari al 50% del totale) per l’adesione all’istituto che consente di sanare le infrazioni, le irregolarità e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale commesse fino al 31 ottobre 2022, per le quali la competenza a irrogare le relative sanzioni amministrative è degli uffici delle Entrate.
Resta ferma al 31 marzo 2024 la data entro cui versare la seconda rata e rimuovere le irregolarità, adempimento richiesto per il perfezionamento della procedura.
Più tempo anche a chi intende avvalersi del ravvedimento operoso speciale per regolarizzare, in riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, le violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti. Si passa dal 31 marzo al 30 settembre 2023 per entrambi gli adempimenti necessari al perfezionamento della regolarizzazione: sia il termine per versare le somme dovute (ovvero la prima rata) sia la scadenza entro cui occorre rimuovere le irregolarità commesse.
Fonte: fiscooggi.it
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