In una circolare i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
I sostituti d’imposta che non sono riusciti per motivi tecnici ad applicare in tempo le nuove regole sulla tassazione dell’Irpef potranno adeguarsi entro aprile, effettuando un conguaglio per i primi tre mesi del 2022.
È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 4/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 18 febbraio 2002, che fornisce indicazioni sulle novità relative alla tassazione dell’Irpef e all’esclusione dall’Irap per le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, così come previsto dall’ultima Legge di Bilancio (L. n. 234/2021).
Il documento di prassi si sofferma sulle modifiche alle aliquote e agli scaglioni d’imposta, sulla rimodulazione delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati, da pensione, da lavoro autonomo e altri redditi, oltre a riportare alcuni esempi e simulazioni di casi pratici.
La nuova Irpef, come modificata dalla Legge di Bilancio 2022, viene rimodulata su 4 aliquote invece che 5 (23%, 25%, 35%, 43%). Si passa, quindi, dal 27% al 25% per la seconda aliquota relativa ai redditi da 15.001 fino a 28.000 euro, dal 38% al 35% per i quelli fino a 50mila euro, mentre i redditi superiori vengono tassati al 43%, con la soppressione della vecchia aliquota del 41%.
Dunque:
Pertanto, rispetto alla previgente disciplina:
La circolare fornisce inoltre utili indicazioni sugli adempimenti a carico dei sostituti d’imposta e dei contribuenti, anche senza sostituto.
Chi non è riuscito ad adeguare per tempo i software per la lavorazione delle buste paga, per esempio, potrà applicare le modifiche normative entro il mese di aprile 2022, con un conguaglio per i primi tre mesi dell’anno.
Viene altresì precisato che tra i soggetti esclusi dall’applicazione dell’Irap rientrano le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa (art. 55 Tuir) residenti nel territorio dello Stato. Fuori dal perimetro dell’imposta anche le persone fisiche esercenti arti e professioni (art. 53, comma 1 Tuir).
Restano, invece, assoggettate a Irap le persone fisiche esercenti arti e professioni in forma associata.
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