Obbligo anche per le stabili organizzazioni estere in Italia
Dal 1° gennaio 2024 è tornato in vigore l’obbligo di applicare la ritenuta d’acconto sulle provvigioni percepite da agenti e mediatori di assicurazione, come previsto dall’articolo 25-bis del Dpr n. 600/1973. La ritenuta, calcolata al momento del pagamento secondo il criterio di cassa, si estende anche alle stabili organizzazioni italiane di soggetti esteri, che diventano a tutti gli effetti sostituti d’imposta per i redditi corrisposti sul territorio nazionale.
Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 286 del 5 novembre 2025, in riferimento al caso di una compagnia assicurativa e riassicurativa belga operante in Italia tramite una sede secondaria autorizzata dall’Ivass.
La stabile organizzazione italiana (SO ITA) gestisce, per conto della casa madre, attività di tipo amministrativo, legale e di compliance, nonché la raccolta dei premi e il pagamento delle imposte. Pur non essendo parte diretta dei contratti di provvigione, si trova a dover gestire flussi finanziari che includono anche compensi a broker e coverholder.
L’Agenzia ha precisato che, in entrambi i casi prospettati — sia quando la stabile organizzazione riceve i premi al netto delle provvigioni, sia quando effettua i pagamenti ai broker comprensivi di tali compensi — l’obbligo di ritenuta resta in capo alla stabile organizzazione, in quanto rappresentante fiscale del soggetto non residente.
L’articolo 25-bis del Dpr 600/1973 impone la ritenuta d’acconto sulle provvigioni corrisposte per attività di intermediazione commerciale (agenti, mediatori, rappresentanti, procacciatori d’affari), configurandola come acconto sulle imposte dovute dal percettore del reddito (Irpef o Ires). La ritenuta deve essere operata dai soggetti indicati all’articolo 23 dello stesso decreto, ossia enti, società e imprenditori, con l’esclusione delle imprese agricole.
La Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) ha modificato il quinto comma dell’articolo 25-bis, ridefinendo l’elenco dei soggetti esonerati dall’obbligo. Ne sono esclusi ora anche gli agenti e mediatori di assicurazione, che tornano dunque pienamente soggetti alla ritenuta, come confermato dalla circolare n. 7/2024.
La ritenuta si applica “a cassa”, cioè al momento del pagamento della provvigione, anche se l’intermediario trattiene autonomamente la propria quota dalle somme riscosse per conto del committente. In quest’ultimo caso, la legge impone che sia lo stesso percettore a calcolare e versare l’importo dovuto, entro il mese successivo al trattenimento.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate conferma un principio fondamentale: le stabili organizzazioni italiane di imprese estere sono tenute agli stessi adempimenti fiscali delle società residenti, inclusa l’applicazione della ritenuta sulle provvigioni assicurative corrisposte nel territorio nazionale.
Fonte: fiscooggi.it
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Le risposte dell’Agenzia delle Entrate
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