Legittimi gli accertamenti paralleli sui soci per utili extracontabili
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13151 del 7 maggio 2026, ha ribadito un principio di particolare rilievo in materia di Srl a ristretta base partecipativa estinte e recupero a tassazione di utili extracontabili.
In particolare, gli avvisi di accertamento emessi direttamente nei confronti dei soci ai sensi dell’art. 36, comma 3, Dpr 602/1973 sono legittimi anche se non è stato notificato un separato atto all’ex liquidatore della società estinta.
La Suprema Corte ha inoltre chiarito che la definitività dell’accertamento societario non è condizione necessaria per procedere nei confronti dei soci, essendo i due procedimenti autonomi e indipendenti.
La vicenda trae origine da una serie di avvisi di accertamento notificati nel 2013 dall’Agenzia delle Entrate a tre ex soci di una Srl cancellata dal Registro delle Imprese.
Gli accertamenti riguardavano il recupero di maggiori corrispettivi derivanti da vendite immobiliari per gli anni d’imposta 2008 e 2009, con emissione di diversi atti impositivi per ciascun socio.
I contribuenti impugnavano gli atti, ma la CTP rigettava i ricorsi. In appello, la CTR annullava gli avvisi ritenendo nulla la notifica dell’atto societario, effettuata solo nei confronti dell’ex liquidatore, e ritenendo tale nullità estesa anche agli atti notificati ai soci.
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione.
La Corte ha riunito i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva, accogliendo le doglianze dell’Amministrazione finanziaria.
Secondo la Cassazione, gli avvisi notificati ai soci sono pienamente legittimi in quanto fondati sull’art. 36, comma 3, Dpr 602/1973, che consente di agire direttamente nei confronti degli ex soci per debiti tributari della società estinta.
Il principio è coerente con quanto affermato dalle Sezioni Unite n. 3625/2025, che hanno chiarito che:
Uno dei punti centrali della pronuncia riguarda l’autonomia dei procedimenti.
La Corte ha stabilito che:
Ne consegue che la CTR avrebbe dovuto valutare nel merito sia la pretesa fiscale societaria sia la possibile prova contraria dei soci circa l’effettiva destinazione degli utili extracontabili.
La Corte ha inoltre chiarito che, in materia di utili extracontabili in Srl a ristretta base, non è necessario attendere la definitività dell’accertamento societario per procedere nei confronti dei soci.
Tuttavia, resta ferma la possibilità per i soci di dimostrare che i maggiori ricavi:
In assenza di tale prova, opera la presunzione di distribuzione degli utili ai soci.
Ulteriore principio ribadito riguarda la responsabilità ex art. 2495 c.c.
La Cassazione ha precisato che:
La pronuncia conferma un orientamento rigoroso dell’Amministrazione finanziaria e della Cassazione in tema di Srl estinte e accertamenti fiscali sui soci.
Per i contribuenti, ciò comporta che:
È necessario un accertamento definitivo sulla società per procedere contro i soci?
No, i procedimenti sono autonomi e l’accertamento societario non è condizione di validità dell’atto verso i soci.
I soci rispondono sempre dei debiti della Srl estinta?
Sì, nei limiti della responsabilità derivante dalla successione nella posizione della società.
Cosa sono gli utili extracontabili?
Sono redditi non registrati in contabilità che si presumono distribuiti ai soci nelle Srl a ristretta base.
Il Fisco deve provare la percezione degli utili da parte dei soci?
Sì, la percezione rileva come limite quantitativo e può essere contestata dall’Amministrazione.
Gli avvisi ai soci sono nulli se quello societario è nullo?
No, la Cassazione esclude un automatismo di nullità tra i due procedimenti.
Argomenti trattati: Srl estinta, responsabilità soci, utili extracontabili, accertamento fiscale, art. 36 DPR 602/1973, successione societaria, accertamenti paralleli, Agenzia delle Entrate
Fonte: fiscooggi.it
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